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Dichiarazione di successione: modiche al coacervo successorio

Gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura della successione. Questo obbligo scatta dalla data nella quale è venuto a mancare il contribuente. Devono presentare la dichiarazione di successione gli eredi del de cuius e si devono avvalere dei servizi telematici che vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Altrimenti possono affidarsi ad un intermediario abilitato o agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate. Ora sono state introdotte significative novità.

Modifiche sono state apportate al modello di dichiarazione di successione a seguito degli adeguamenti effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate, che si è allineata agli orientamenti giurisdizionali dominanti. Si è provveduto all’abrogazione del coacervo successorio, che rappresenta la riunione fittizia del valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore dell’erede. A disporlo è stata la circolare 29/E del 19 ottobre 2023 ed il provvedimento dell’8 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale sono stati aggiornati i modelli alle nuove norme.

Il coacervo successorio è la riunione fittizia al valore attualizzato delle donazioni, che sono state eseguite in vita dal de cuius agli eredi e ai legatari, al rimanente asse ereditario. L’aliquota dell’imposta di successione viene calcolata sul valore che viene determinato dalla suddetta riunione fittizia. L’imposta di successione prevede delle franchigie, che sono calibrate in base al grado di parentela che intercorre tra l’erede ed il de cuius. Questo parametro viene usato per determinare quali aliquote applicare.

Il coacervo successorio viene disciplinato dall’articolo 8, comma 4, del Testo Unico delle Disposizioni Concernenti l’Imposta sulle Successioni e Donazioni (TUS). Ad intervenire su questo argomento è stata la giurisdizione che ha ribadito più volte che il coacervo, almeno di fatto, era stato abrogato dalle norme aggiornate, anche se non era stato eliminato in maniera esplicita.

Come si evince dagli orientamenti giurisprudenziali l’abrogazione implicita è dovuta alla “incompatibilità applicativa con il nuovo sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall’articolo 69 della legge n. 342/2000, che ha sostituito il sistema delle aliquote progressive per scaglioni, per cui tale istituto non può più essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie”.

A ribadire questa presa di posizione è stata la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, attraverso le quali ha provveduto a confermare espressamente le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016. L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare del 19 ottobre 2023, si è sostanzialmente conformata alla giurisprudenza.

A seguito della pubblicazione della circolare 29/2023, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. n. 396213/2023, attraverso il quale è stato ufficializzato l’aggiornamento del modello di dichiarazione di successione, che può essere utilizzato dallo scorso 9 novembre 2023. I contribuenti hanno avuto la possibilità di usare sino al 9 gennaio 2024 le dichiarazioni di successione già predisposte e controllate, che sono state redatte utilizzando la precedente versione del modello. Dal 10 gennaio 2024 è scattata la variazione.

Rispetto al precedente modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è stato eliminato il Quadro ES denominato “Donazioni e atti a titolo gratuito”. L’Agenzia delle Entrate, con questi interventi, non è andata a modificare il cosiddetto coacervo donativo, che continua a rimanere in vigore. Bensì è andata a modificare il modello mediante il quale presentare la dichiarazione di successione.

Si fa riferimento alla riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni in capo ad un unico contribuente per determinare l’imposta di successione. Risultano essere esclusi dalla disciplina del coacervo donativo gli atti di liberalità che sono stati effettuati nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 ed il 28 novembre 2006, quando le norme relative alle imposte di successione e donazioni erano state abrogate.

A seguito delle modifiche effettuate al modello di dichiarazione di successione è necessario soffermarsi sulla tassa di successione. In questo caso non è stata effettuata alcuna modifica per quanto riguarda le seguenti tasse:

ipotecarie;
catastali;
di bollo;
tributi speciali.

Rimangono invariate le aliquote applicate. Variano da caso a caso:

aliquota del 4% per il valore che eccede 1 milione di euro: si applica ai parenti in linea retta o i coniugi, si applica;

aliquota applicata del 6% per il valore netto che eccede i 100. 000 euro: si applica a fratelli e sorelle;

aliquota è pari a 6% senza alcuna franchigia: si applica agli altri parenti;
per tutti gli altri soggetti l’aliquota è pari all’8%, sul valore complessivo senza alcuna franchigia.

Concludendo l’Agenzia delle Entrate si è conformata all’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel tempo per quanto riguarda il coacervo successorio, che consiste nella riunione fittizia del valore dei beni lasciati in eredità e quelli donati agli eredi. Questa pratica è stata sostanzialmente abrogata dall’8 novembre 2023. A seguito di questa decisione è stato modificato il modello di dichiarazione di successione.